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ASAC

Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione L'Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione e' nata per iniziativa del Collegio dei Ragionieri di Milano e Lodi per diffondere la cultura della conciliazione e per sviluppare, attraverso la formazione professionale, le agenzie di conciliazione su tutto il territorio nazionale. A tutt'oggi, l'associazione ha 90 professionisti associati che svolgono l'attività di conciliatore in Lombardia.

  • Il Consiglio Direttivo è formato da 8 membri tra i quali è stato eletto un presidente, un vice presidente e un segretario. Oltre al Collegio dei Sindaci e a quello dei Probiviri, l'Associazione può contare sul fondamentale apporto di natura culturale del Comitato Tecnico-Scientifico, che annovera tra i suoi componenti docenti universitari e professionisti accreditati, i quali sostengono la formazione dei conciliatori.
  • Il Conciliatore

  • Il conciliatore e' una figura equidistante dalle parti in conflitto; il suo ruolo e' quello di aiutare i convenuti a trovare un accordo soddisfacente per tutti attraverso l'applicazione di tecniche di negoziazione e mediazione
  • Il conciliatore e':
    - indipendente
    - imparziale
    - neutrale
    - competente
    - riservato
  • e si attiene ad un codice deontologico. L'A.S.A.C. garantisce che i propri conciliatori abbiano completato un adeguato percorso formativo sulla conciliazione, secondo quanto previsto dal Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo in materia.
  • Il Conflitto

  • Può essere definito come la presenza di forze opposte, nei confronti di un determinato problema, mosse da divergenze di interessi; o ancora più precisamente, mosse dalla percezione di divergenze di interessi.
  • Il conflitto è da considerarsi un fenomeno fisiologico, relativamente alle relazioni sociali, e la sua natura non è né positiva né negativa.
  • E' il nostro agire di conseguenza che può farlo diventare un'occasione di crescita o un momento di rottura.
  • Misurarsi all'interno del conflitto porta ad una evoluzione sia del conflitto stesso attraverso il suo superamento, sia delle parti in causa che vincono il rigido schema mentale della ragione e del torto e, per estensione, di tutta la società che progredisce.
  • La Conciliazione (A.D.R.)

  • La conciliazione, insieme con la mediazione, la facilitazione, l'arbitrato, ecc., è uno dei metodi A.D.R. (Alternative Dispute Resolution - Risoluzione Alternativa dei Conflitti).
  • E' una forma cooperativa di soluzione delle controversie, tramite l'intervento di un terzo neutrale e imparziale, senza potere di decisione.
  • Il conciliatore assiste le parti facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di un accordo di reciproca soddisfazione.
  • La conciliazione non va confusa con la "transazione".
  • Ancorché abbiano in comune il punto di partenza, cioè l'esistenza di un conflitto, si sviluppano sotto due prospettive differenti:
  • la transazione è un aggiustamento di qualcosa che arriva dal passato e il suo obiettivo è "chiudere":
  • la conciliazione è uno sguardo rivolto al futuro attraverso il superamento delle conseguenze di quanto è già avvenuto, e il suo obiettivo è "aprire".
  • La conciliazione può essere facilitativa ovvero valutativa: nella "facilitativa" il ruolo del conciliatore è quello di aiutare le parti a trovare una soluzione al loro conflitto senza esprimere giudizi di merito, senza condizionare.
  • Nella "valutativa" il conciliatore, più attivamente, studia il caso con competenza tecnica specifica, ha idee sulla possibile soluzione che comunica alle parti dopo averle invitate alla conciliazione.
  • Il ricorso all'istituto della conciliazione, qualora non porti ad una risoluzione della controversia, non pregiudica il ricorso alla giustizia ordinaria.
  • Come si avvia

  • La procedura si avvia mediante la presentazione di un modulo che contiene i dati del preponente,
    quelli della parte invitata ed una breve esposizione dei fatti.

  • La richiesta può essere presentata anche da entrambe le parti. Il procedimento si avvia solo se c'è il consenso di tutte le parti coinvolte nel conflitto. Se una sola parte rifiuta l'invito,
    il procedimento di conciliazione viene chiuso senza ulteriore costo (limitandolo solo alle spese di segreteria) per chi ha presentato la richiesta. Con l'accettazione dell'invito di tutte le parti, la conciliazione prende avvio e si sviluppa negli incontri comuni e separati stabiliti dal conciliatore
  • L'incontro di conciliazione

  • Il conciliatore, ottenuto il consenso delle parti, fissa un incontro comune, accordandosi su giorno e ora. All'incontro le parti devono comparire personalmente o tramite soggetto munito di procura a transigere e conciliare.
    Il conciliatore sente le parti, anche separatamente e può ascoltare persone informate sui fatti, prendere visione di documenti utili ad una sommaria istruzione.
  • Il conciliatore conduce l'incontro senza particolari formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente.
    Alle parti è assicurato tutto il tempo necessario per svolgere l'incontro di conciliazione e, di norma, poche sedute ne esauriscono l'oggetto.
  • La conclusione

  • Dalla sessione congiunta finale si esce con un accordo oppure con un mancato accordo fra le parti.In entrambi i casi viene redatto il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, che da' atto dell'esito dell'incontro.
    Nel caso di esito positivo, i termini dell'accordo sono recepiti in un documento separato e sottoscritto dalle sole parti.Il verbale rispetta il principio di riservatezza di tutto ciò che viene espresso durante le sedute di conciliazione e si limita, pertanto, alla sola dichiarazione dell'esito.
  • I costi e i tempi

  • Mediamente una conciliazione arriva a conclusione in un tempo compreso tra 15 giorni e 2 mesi.
    I costi, determinati in proporzione al valore della pratica, sono stabiliti dall'art. 11 del regolamento.
  • Il regolamento della Procedura di conciliazione e della nomina dei conciliatori

  • L'Associazione, oltre alla formazione ed alla diffusione della cultura della conciliazione, controlla l'operato dei conciliatori rendendosi garante dell'applicazione del presente regolamento e vigila sul loro comportamento garantendone indipendenza, imparzialità e neutralità.
  • Articolo 1 - Ambito di applicazione
    L'A.s.a.c. e' istituita allo scopo di risolvere, tramite le tecniche di conciliazione di cui i conciliatori sono specialisti, tutti i tipi di conflitti che abbiano natura economica.
    Le parti che si rivolgono all'A.s.a.c. per la soluzione del loro conflitto sono consapevoli che il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo duraturo e soddisfacente per entrambe.
  • Articolo 2 - Iniziativa
    La procedura si attiva mediante la presentazione di una richiesta di risoluzione del conflitto tramite le tecniche della conciliazione (da redigere su un apposito modulo). La richiesta può essere presentata su iniziativa di una parte o di entrambe le parti.
    Se una delle parti si rifiuta di rispondere all'invito del conciliatore l'intero procedimento viene chiuso senza nessun ulteriore costo per la parte che ha presentato la richiesta.
    Quando la richiesta viene presentata alla segreteria dell'A.s.a.c., il Presidente attribuisce un numero di protocollo alla pratica che servirà ad identificare il procedimento in ogni sua fase garantendo così l'anonimato alle parti.
    Il fascicolo relativo verrà custodito a cura della segreteria e le parti avranno, in ogni caso, diritto di accesso a tutti gli atti ad eccezione delle eventuali comunicazioni riservate al solo Conciliatore.
    Con l'attribuzione del numero pratica, la segreteria segnalerà al Conciliatore l'inizio del procedimento.
  • Articolo 3 - Nomina del conciliatore
    Il conciliatore viene incaricato della conciliazione direttamente dalle parti interessate alla soluzione del conflitto. Se non c'è accordo tra le parti per la scelta del conciliatore, la designazione del conciliatore stesso sarà a cura della segreteria dell'Asac.
    Il conciliatore dovrà accettare o respingere la nomina. In caso di accettazione sottoscriverà, altresì, la dichiarazione di imparzialità.
  • Articolo 4 - Oralità delle riunioni
    Il procedimento della conciliazione e' riservato e tutto quanto viene detto nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.
  • Articolo 5 - Presenza personale delle parti
    La sede dell'incontro si terra' nel luogo indicato dal Conciliatore e come da convocazione preventiva alle parti.
    Le parti partecipano all'incontro personalmente o, in via eccezionale, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.
    In ogni caso e' necessario comunicare al Conciliatore con congruo anticipo i nominativi di chi presenzierà all'incontro fornendo i necessari poteri.
    Il conciliatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente ove ritenuto opportuno.
  • Articolo 6 - Il conciliatore
    Il conciliatore e' la persona che aiuta le parti a trovare l'accordo.
    Aiuta le parti a spiegare meglio i loro problemi, le fa dialogare tra di loro, creando un clima di maggiore fiducia. Incoraggia a sviluppare nuovi punti di vista, avvicinando le posizioni e gli interessi delle parti.
    Il conciliatore e':
    - indipendente e imparziale
    - neutrale
    - competente
    - riservato

    Il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe. I conciliatori sono specialisti in tecniche di conciliazione.
    Il conciliatore si impegna a rispettare le norme di comportamento allegate al presente regolamento.
  • Articolo 7 - Assistenza della associazione
    L'Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione e' competente per:
    l'interpretazione del presente regolamento ed il controllo sulla sua corretta applicazione da parte dei conciliatori;
    la designazione del conciliatore, in caso di mancato accordo tra le parti sulla scelta del medesimo;
    l'assegnazione di un numero di protocollo per ogni conciliazione avviata;
    la tenuta del Registro degli affari di conciliazione e la custodia dei relativi fascicoli;
    l'esame di eventuali reclami, contestazioni o ricusazioni proposti dalle parti, anche al di fuori del presente regolamento.
  • Articolo 8 - Riunioni comuni ed incontri separati
    Il conciliatore fissa un'udienza, da tenere entro venti giorni dall'accettazione della nomina, comunicandola sollecitamente alle parti. La comunicazione potrà avvenire per raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo equivalente.
    All'udienza le parti devono comparire personalmente o tramite soggetto munito di procura a transigere e conciliare.
    Il conciliatore sente le parti, anche separatamente, e può ascoltare persone informate sui fatti, prendere visione di documenti e procedure utili ad una sommaria istruzione.
    Il conciliatore conduce l'incontro senza particolari formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente.
    Alle parti e' assicurato tutto il tempo necessario per svolgere l'incontro di conciliazione. In caso contrario, il conciliatore può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.
  • Articolo 9 - Obbligo di riservatezza
    Le riunioni e gli incontri separati hanno natura privata.
    Il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono alle riunioni e agli incontri, sono tenuti alla riservatezza sulle parti coinvolte, sulle origini,
    sulle ragioni e sull'esistenza del tentativo di conciliazione, sulle notizie apprese durante lo stesso e sui contenuti dell'accordo finale.
    In particolare le parti si impegnano per iscritto a non riutilizzare in sede contenziosa le dichiarazioni o le ammissioni fatte durante la procedura conciliativa
    e a non citare in giudizio come testimoni il conciliatore o suoi assistenti ed eventuali esperti e consulenti di parte.
    E' ammessa solo la divulgazione di dati statistici, a condizione che essi rimangano del tutto anonimi e comunque non idonei a far intuire l'identità delle parti.
  • Articolo 10 - Verbale
    Il conciliatore dà atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione.
    Se il tentativo viene esperito, il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, da' atto dell'esito dell'incontro.
    Nel caso di esito positivo, i termini dell'accordo sono recepiti in un documento separato e sottoscritto dalle sole parti.
    Nei casi previsti dalla legge, qualora le parti lo richiedano, il conciliatore è tenuto a formulare una proposta di accordo rispetto alla quale ciascuna di esse indica la propria definitiva decisione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare;
    di tali decisioni il conciliatore dà atto nel verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano.
    Il procedimento di conciliazione e' riservato e tutto quanto viene detto nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.
  • Articolo 11 - Costi e spese
    Alla presentazione della domanda di conciliazione sarà necessario corrispondere, a titolo di spese di segreteria, la somma di euro 100,00.
    In caso di avvio della procedura, la somma costituirà un acconto sul corrispettivo dovuto dal richiedente la conciliazione.
    Non verrà, invece, restituita qualora la procedura non si possa avviare per qualunque motivo (ad esempio per non adesione della controparte).

  • Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione

    ASAC

    L'Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione e' nata per iniziativa del Collegio dei Ragionieri di Milano e Lodi per diffondere la cultura della conciliazione e per sviluppare, attraverso la formazione professionale, le agenzie di conciliazione su tutto il territorio nazionale. A tutt'oggi, l'associazione ha 90 professionisti associati che svolgono l'attività di conciliatore in Lombardia.